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Covid-19 e DPI

Come proteggersi?


Dal gennaio 2020 a oggi i provvedimenti e le misure in prevenzione del contagio da Sars-Cov-2 sono cambiati frequentemente mutando progressivamente il rapporto dei cittadini con il nuovo virus.

 

Attualmente l'infezione da Covid-19 è diventata di carattere endemico e scandisce in modo costante il tasso di positività e negatività dei soggetti sul territorio.

Tuttavia, nel tempo sono stati acquisiti sempre maggiori strumenti per reagire al virus, che oggi non rappresenta più un'emergenza sanitaria.

Il dualismo delle strade percorse dalle istituzioni ha fin ora visto, da un lato, il contenimento della diffusione incontrollata del virus e, dall'altro, la limitazione degli effetti patologici di rischio, tramite la somministrazione dei vaccini.

 

Nuovo protocollo Covid nei luoghi di lavoro


Il 31 marzo 2022 è cessato per decreto lo stato di emergenza.

Tuttavia, per continuare a gestire il contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro si è visto necessario provvedere con l'emissione di nuovi protocolli di intervento.

Il 30 giugno 2022 è stata sottoscritta una revisione del "Protocollo condiviso di aggiornamento per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro", risalente al 6 aprile 2021.

Il nuovo documento di aggiornamento si concentra sulla regolamentazione dei protocolli aziendali di sicurezza e mira a garantire una minima tutela del lavoratore sulla base di linee guida per tutti i contesti di tipo non sanitario.

 

 

Dispositivi di Protezione Individuale


Rispetto al precedente comunicato stampa diffuso dal Ministero del lavoro, il 30 giugno è stata prevista una formulazione completamente nuova per quanto riguarda la prescrizione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), trattata al punto 6 del decreto.

Le modifiche alle precedenti disposizioni di legge sono rappresentate principalmente da 2 fattori:

  • La cessazione dell’obbligatorietà di utilizzo dei DPI in contesti lavorativi non sanitari, con la raccomandazione che vengano adottati in contesti a maggiore rischio di contagio (luoghi chiusi e condivisi, lavoratori a contatto con il pubblico, attività per le quali il distanziamento minimo di 1 m è impedito), in quanto "presidio importante" per il contrasto;
  • La revisione della natura dei DPI raccomandati, che sono ora specificatamente indicati del tipo facciali filtranti FFP2, escludendo di conseguenza le mascherine chirurgiche.

Le mascherine chirurgiche non sono più considerabili dei dispositivi di protezione individuale consoni al contenimento del contagio dall’infezione.

Precedentemente, quando vigeva l’obbligo di utilizzo dei DPI e non soltanto la loro raccomandazione come “presidio importante”, veniva concesso “l'uso di mascherine chirurgiche o di Dpi di livello superiore”.

 

Al punto 6 della precedente versione del decreto, il testo citava:

Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche” di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. [...] Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.

L’aggiornamento dello stesso punto n. 6 del decreto è stato così rivisto:

Fermi gli obblighi previsti dall’art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalle legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

 

Per conoscere le specificità dei facciali filtranti FFP2 e FFP3 leggi l’articolo dedicato sul nostro blog, oppure, approfondisci le modalità di Selezione del DPI più adeguato.

 

Resta informato, resta al sicuro.

 

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